STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
MMIA ONLUS - Medici e Maestri In Adozione -
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1
E’ costituita l'Associazione di volontariato denominata “MMIA ONLUS Medici e Maestri In Adozione” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.
Articolo 2
L'Associazione ha sede attualmente in Monteporzio Catone (RM), via dell’Arcipretura 9, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.
Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.
Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 4
“MMIA ONLUS Medici e Maestri In Adozione” è un'Associazione di volontariato che non ha
fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L'Associazione opera in maniera specifica con continuità ed ha per scopo l'elaborazione,
promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative
socio-educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:
L'Associazione può avvalersi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali
ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell’Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come Soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
I Soci possono essere:
- Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
- Soci Operativi o Ordinari
Sono Soci Operativi le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal’Assemblea.
- Soci Onorari,
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a mfarne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Sostenitori o Promotori
Sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’Associazione in modo
gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
I Soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.
Articolo 6
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione mediante omunicazione in forma scritta inviata all’Associazione.
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all’osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.
Articolo 7
La qualità di Socio si perde per:
Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:
L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:
Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 10
L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
Articolo 11
L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria o raccomandata, a mano, telegramma, fax, posta elettronica) almeno dieci giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza dei 2/3 dei voti con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest' ultimo, da un Presidente eletto dall’Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'Assemblea.
I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, sempre di numero dispari, incluso il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo viene eletto per 1/3 con arrotondamento all’ unità superiore dall’Assemblea dei Soci. I restanti membri vengono eletti dai Soci Fondatori.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario.
Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta con comunicazione scritta (lettera, posta prioritaria e raccomandata, a mano, a mezzo fax, telegramma e posta elettronica, sms).
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
SEGRETARIO E TESORIERE
Articolo 19
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Libro dei Soci e del Registro dei volontari, è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
Il Tesoriere, collabora con il Presidente e a lui spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione;
PRESIDENTE
Articolo 20
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e dura in carica due anni ed è rinnovabile. La prima nomina è ratificata nell’Atto Costitutivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente, eletto direttamente all’Assemblea.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 21
L'Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica due anni. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Direttivo e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.
I controlli sono trascritti su apposito libro. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme dello Statuto.
Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 22
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 23
In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
COLLEGIO ARBITRALE
Articolo 24
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto tra gli Organi, tra gli Organi ed i Soci, oppure tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo da entrambe le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.
NORME FINALI
Articolo 25
Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del Codice Civile.